Corte costituzionale
Sentenza n. 259/2013
Corte cost., sent. 7 novembre 2013, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/2013
- Data di deposito
- 7 novembre 2013
- Data di decisione
- 4 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge della Regione Umbria n. 16 del 19 ottobre 2012
- art. 10, comma 2, legge della Regione Umbria n. 16 del 19 ottobre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37424
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. La disposizione, avendo la finalità di porre in essere interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, persegue uno scopo indennitario o risarcitorio e, pertanto, estraneo alla materia dei contratti pubblici. Il ricorso trascura del tutto i suddetti profili, non argomenta in alcun modo in ordine ai finanziamenti pubblici ed alla loro natura giuridica, ma tratta soltanto della disciplina dei contratti pubblici richiamando l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, al cui ambito applicativo, però, i finanziamenti pubblici restano estranei. Ne deriva che l'impugnazione si rivela priva di supporto argomentativo, mentre il parametro costituzionale evocato non risulta pertinente.
Massima n. 37425
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali», in quanto l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione. Nel caso di specie, la norma censurata non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si introduce per dette imprese un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Massima n. 37426
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, il quale attribuisce alla Giunta regionale la potestà di adottare posizioni preferenziali per le imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata per l'affidamento di contratti di cottimo fiduciario. Invero, il carattere generico e ambiguo della formula adottata la rende poco coerente con l'art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, che, nel disciplinare la procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, chiarisce che questo avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». In tal modo operando, la norma altera il libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. - Sulla riconducibilità delle procedure ad evidenza pubblica alla tutela della concorrenza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 28/2013, 339/2011, 186/2010, 283/2009 e 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della medesima legge della Regione Umbria n. 16 del 2012;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16 del 2012, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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