Corte costituzionale
Sentenza n. 255/2013
Corte cost., sent. 31 ottobre 2013, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/2013
- Data di deposito
- 31 ottobre 2013
- Data di decisione
- 23 ottobre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 4 ottobre 2012
- art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 4 ottobre 2012
- art. 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 4 ottobre 2012
- art. 13, comma 1, legge provincia Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012
- art. 3, comma 1, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 4 ottobre 2012
- art. 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 4 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012
- art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012
- art. 4, comma 1, legge provincia Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012
- art. 13, comma 2, legge provincia Bolzano n. 16 del 11 ottobre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37413
Sono inammissibili - per carenza assoluta di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento del 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione a sostegno dell'impugnazione di tali disposizioni, mai menzionate nel testo del ricorso e riportate solamente nel petitum .
Massima n. 37414
È manifestamente infondata - per errata indicazione del parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972. Secondo il ricorrente la disposizione provinciale contrasterebbe con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» - che sanziona il commercio di medicinali con modalità difformi dalla legge. Tale parametro è del tutto inconferente rispetto all'impugnato art. 13, comma 1, lett. a ), che sanziona il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione nei casi indicati dall'art. 7 della stessa legge provinciale, e lett. b ), che sanziona l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia i quali ultimi, per espressa previsione dell'art. 3, lett. a ) e b ), del d.lgs. n. 219 del 2006, sono sottratti all'ambito di applicazione di tale normativa statale. - Per l'infondatezza della questione quando sia invocato un parametro inconferente: sentenza n. 229 del 2013 e ordinanze n. 112 del 2013 e n. 420 del 2007.
Massima n. 37415
Sono costituzionalmente illegittimi: a ) l'art. 3, comma 1, lettera b ), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; b ) l'art. 4 della stessa legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59- bis della legge prov. n. 29 del 1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge prov. n. 25 del 2012. Le norme impugnate, che dettano disposizioni in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici, violano gli artt. 117, comma terzo, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in quanto modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. La violazione dei detti parametri, in particolare, deriva dal fatto che le disposizioni censurate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c ), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.
Massima n. 37416
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici. Le suddette disposizioni provinciali, infatti, modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. Ne deriva la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. In particolare, le norme impugnate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c ), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.
Massima n. 37417
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991. Tale disposizione statale - che reca: «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande» - costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, perché «risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome». La disposizione censurata, nel rimettere alla Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, stabilendo che la Giunta stessa determini, tra i vari aspetti, «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari», consente all'organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla predetta norma statale. - Per il principio secondo cui anche le Province autonome sono tenute al rispetto dei principio fondamentale della legislazione in materia di tutela della salute, che rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale: sentenza n. 352 del 1992 e sentenze n. 231 del 2012 e n. 448 del 2006.
Massima n. 37418
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 13, comma 2, della legge prov. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante norme in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e». La censurata disposizione provinciale - che reca: «Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro» - contrasta con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5- bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro». Il parametro interposto invocato risulta violato nella parte in cui la norma censurata sanziona la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali». Queste ultime, infatti, a differenza dei preparati galenici, rientrano nell'ambito di applicazione della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali e, in quanto tali, soggetti all'applicazione delle norme e delle sanzioni del d.lgs. n. 219 del 2006, in virtù dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs. Infatti, alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale», perché in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore, [...], costituente principio fondamentale della materia». - Per il principio secondo cui alla legge regionale e provinciale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale: sentenze n. 98 e 18 del 2013 e n. 271 del 2009. - Per l'indirizzo in base al quale l'eventuale ripetizione di quanto già stabilito da una legge statale da parte di un legge regionale o provinciale determina una indebita ingerenza della Regione o della Provincia in un settore e conseguentemente una violazione del corrispondente principio fondamentale della materia dettato dal legislatore statale: sentenza n. 153 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2013);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica);
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari» nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e»;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento n. 21 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 183 del 2012, indicato in epigrafe;
7) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 190 del 2012, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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