Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2013
Corte cost., sent. 24 ottobre 2013, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2013
- Data di deposito
- 24 ottobre 2013
- Data di decisione
- 21 ottobre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 1, legge della Regione Liguria n. 23 del 12 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 70, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
- art. 12, direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 37393
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, secondo cui, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale), «continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti». La disposizione in esame viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, l'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, il quale dispone che, attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime. Invero, nel prevedere che continuano ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa dell'adozione dei nuovi criteri, la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo (resta assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito all'art. 117, primo comma, Cost.). - Sulla possibilità di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche, se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, v. la citata sentenza n. 98/2013. - Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012. - Sulla preclusione per le Regioni di adottare interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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