Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2013
Corte cost., sent. 24 luglio 2013, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2013
- Data di deposito
- 24 luglio 2013
- Data di decisione
- 17 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r)., legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 1° agosto 2012
- art. 10, nella parte in cui inserisce l'art. 11-ter nella l.r. n. 18/1994, limitatam. ai progetti relativi agli interventi di cui alle lett. g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, co.1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 1° agosto 2012
- art. 9, nella parte in cui inserisce l'art. 11-bis nella l.r. n. 18/1994, limitatam. all'aggettivo "vincolanti" presente nel co. 2 di quest'ultimo, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 1° agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 9 luglio 2010
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 167, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 37379
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m ) ed s ), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g ), h ), k ), q ) ed r ). L'impugnata disposizione amplia il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, risultando così in contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui sono previsti, tra quelli esenti da autorizzazione paesaggistica, gli «interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità». Infatti, gli interventi previsti dal denunciato art. 3 non rientrano nella riferita tipologia stabilita dal legislatore statale, essendo potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, in quanto presuppongono, proprio nell'indicazione dell'attività che autorizzano, una modifica dell'«aspetto esteriore» dell'edificio oggetto dell'opera edilizia. - Sul riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 207/2012, 66/2012, 226/2009, 164/2009, 232/2008 e 51/2006. con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale.
Massima n. 37380
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m ) ed s ), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g ), h ), k ), q ) ed r ) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Infatti, la previsione degli anzidetti interventi, potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, é già stata espunta dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale; ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi» di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.
Massima n. 37381
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m ) ed s ), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27,, nella parte in cui inserisce l'art. 11- bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo "vincolanti" presente nel secondo comma di quest'ultimo. La disposizione impugnata - nel prevedere che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie - contrasta con la normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si pronuncia previo parere vincolante della soprintendenza. Pertanto, risultano lesi gli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma è tenuta a rispettare. - Per l'affermazione secondo cui l'autorizzazione paesaggistica deve essere annoverata «tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale», v. le citate sentenze nn. 101/2010 e 232/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1° agosto 2012, n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo «vincolanti» presente nel comma 2 di quest'ultimo;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 27 del 2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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