Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2013

Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2013
Data di deposito
23 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 30 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37359

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, impugnato in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670), ed all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), Cost., nella parte in cui, introducendo il comma 01 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 riconosce alla Giunta provinciale il potere di «definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"». Dalla verifica delle attribuzioni statutarie, infatti, emerge l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico - nell'esercizio della quale la Provincia autonoma di Trento ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale - che non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio". La normativa impugnata, stabilendo che la Giunta provinciale deve definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"», non ha fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito sul punto dal legislatore statale nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'art. 154, nonché alla normativa dell'Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque). - Sulla competenza della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze n. n. 357/2010, n. 335/2008 e n. 412/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), in riferimento agli articoli 8 e 9, n. 9 e n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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