Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2013
Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 30 luglio 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37359
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, impugnato in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670), ed all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), Cost., nella parte in cui, introducendo il comma 01 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 riconosce alla Giunta provinciale il potere di «definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"». Dalla verifica delle attribuzioni statutarie, infatti, emerge l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico - nell'esercizio della quale la Provincia autonoma di Trento ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale - che non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio". La normativa impugnata, stabilendo che la Giunta provinciale deve definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"», non ha fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito sul punto dal legislatore statale nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'art. 154, nonché alla normativa dell'Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque). - Sulla competenza della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze n. n. 357/2010, n. 335/2008 e n. 412/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), in riferimento agli articoli 8 e 9, n. 9 e n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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