Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2013

Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2013
Data di deposito
19 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, lettera a), legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010
  • art. 13, comma 1, lettera b), legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010
  • art. 13, comma 1, lettera c), legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010
  • art. 13, comma 1, lettera d), legge provincia Bolzano n. 15 del 23 dicembre 2010

Parametri

  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 6, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010

Massime

Massima n. 37322

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lett. a ), b ), c ) e d ) della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, impugnato con ricorso del Governo, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), per genericità della formulazione delle censure, in quanto, premesso che gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di emanare norme legislative, rispettivamente, in 29 e in 11 materie, il Presidente del Consiglio non identifica quale sia la materia rispetto alla quale la Provincia autonoma eccederebbe i limiti statutari, né precisa in che modo tale travalicamento si verificherebbe. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 26 del 2013, n. 309 e n. 244 del 2012.

Massima n. 37323

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 1, lettere a ), b ), c ) e d ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011) - secondo cui le spese della Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 -, in quanto la disposizione impugnata confligge con le norme statali di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, espressive di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, che prevedono una riduzione di quattro categorie di spese in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla disposizione censurata, e che trovano applicazione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. - Sulla qualificazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 quali principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 262 del 2012; con specifico riferimento all'art. 6, v. citate sentenze n. 211, n. 161, n. 148 e n. 139 del 2012, e n. 182 del 2011; con specifico riferimento all'art. 9, v. citate sentenze n. 18 del 2013, n. 259, n. 212 e n. 173 del 2012. - Sull'art. 79 dello statuto della Provincia autonoma di Bolzano, che non modifica l'obbligo di adeguare la sua legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, v. citate sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), impugnate con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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