Corte costituzionale

Sentenza n. 22/2013

Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/2013
Data di deposito
14 febbraio 2013
Data di decisione
11 febbraio 2013
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 15, comma 3, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 26, comma 2, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 38, comma 5, lett. c), legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • intero testo, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 5, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 16, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 17, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 38, comma 5, lett. a), legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 47, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 11, lett. c), legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012
  • art. 14, legge della Regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36913

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo - relativo al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c ); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a ) e c ); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e ), l ), s ), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte - limitatamente a ciò che si riferisce all'impugnativa degli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c ), della legge regionale suindicata, perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale riguardante le suindicate disposizioni e la Regione resistente ha accettato tale rinuncia.

Massima n. 36914

In base a consolidati orientamenti di questa Corte, sono inammissibili: 1) la questione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) - impugnata globalmente «nella sua impostazione sistematica» per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - perché risulta impossibile individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura, in considerazione della notevole varietà dei temi coinvolti nella articolata disciplina legislativa, riguardante una materia nella quale la Regione Liguria era intervenuta già con la legge 26 novembre 1991, n. 33 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e poi con la legge 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale); 2) la questione riferita dal ricorrente agli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge censurata, nel loro complesso, dal momento che, trattandosi di disposizioni a contenuto assai vario e disomogeneo, risulta non esaurientemente chiarito l'oggetto della doglianza: non sono, infatti, enunciati specifici profili di contrasto delle singole disposizioni censurate con il parametro di riferimento unicamente evocato; senza che, a tal fine, possa reputarsi sufficiente un generico richiamo alla disciplina di non meglio indicati «aspetti dominicali del demanio», tanto più ove si consideri che la Regione resistente ha precisato che la legge oggetto di impugnativa non soltanto riserva, in generale, il proprio spazio di intervento al solo demanio e patrimonio regionale ma subordina poi la concreta operatività della disciplina del demanio marittimo soltanto alla completa attuazione del d.lgs. n. 85 del 2010, ivi richiamato; 3) la questione relativa all'art. 8 della legge impugnata, in quanto detta disposizione, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura.

Massima n. 36915

Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alle questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché avverso gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della stessa legge nel loro insieme; e ancora avverso gli articoli 7, comma 3; 8; 11, lettera c ); 14; 15, comma 3; e, inoltre, l'art. 15, comma 2; l'art. 26; l'art. 38, comma 5, lettere a ) e c ); e l'art. 47, in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lettere e ), l ), s ), nonché terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni interposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 38, comma 5, lettera a ), della indicata legge della Regione Liguria, in quanto successivamente alla notifica del ricorso, questa disposizione è stata modificata ad opera dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 26 aprile 2012, 15, in chiara sintonia con i rilievi prospettati dal Governo e con l'intento, esplicitato dalla Regione nella memoria di costituzione nel presente giudizio, di intervenire «in tempi tali da impedire ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo antecedente»; 2) dell'art. 47, riguardante in realtà il solo comma 9, perché tale comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, della indicata legge della Regione Liguria n. 15 del 2012, senza che risulti che abbia avuto applicazione, avendo la Regione, nella memoria depositata per l'udienza, dichiarato che il regolamento ivi previsto non è stato emanato.

Massima n. 36916

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Tale disposizione stabilisce che: «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse». Il ricorrente lamenta che la Regione avrebbe indebitamente ecceduto dalla sua competenza nella disciplina di una materia esclusivamente riservata allo Stato, in quanto la norma in esame sarebbe destinata a interessare il profilo dominicale del demanio marittimo. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, muovendo da una erronea premessa interpretativa. La norma impugnata non può essere interpretata come devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni "dominicali" o di funzioni non ancora trasferite, atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d.lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. D'altra parte, l'art. 2, comma 1, della legge impugnata, come modificato dalla legge regionale n. 15 del 2012 (art. 4, comma 5), ha anch'esso espressamente limitato l'applicabilità della propria disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo «qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

Massima n. 36917

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 11, lettera c ), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Il ricorrente censura la disciplina prevista dalla suindicata disposizione con riferimento a quei beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali. L'assunto muove da una erronea premessa interpretativa. Infatti, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il «demanio regionale» (locuzione, questa, che già di per sé permette di escludere dal perimetro normativo beni assoggettati ad un diverso regime dominicale), la disposizione censurata chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». È, pertanto, evidente che non potranno considerarsi "appartenenti" al demanio regionale quei beni che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010 ivi richiamato, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.

Massima n. 36918

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. L'impugnativa del Governo muove da una erronea premessa ermeneutica. Infatti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione censurata rende evidente che le misure ivi stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del «demanio regionale», vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lettera c), della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione, nonché all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, lettera a), nonché dell'art. 47 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse, in riferimento, rispettivamente, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché all'art. 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) nonché degli articoli 1, 4, 5, 6, 16, 17, e dell'art. 8 della medesima legge, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3; 11, lettera c), e 14 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze