Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 16, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 37263
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale di autonomia, 3 e 6 Cost., in quanto - stabilendo che, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera - ha un contenuto limitativo della precedente disciplina che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedeva l'assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Il legislatore statale ha determinato una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente regolamentazione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree in cui la specificità linguistica non è straniera; ciò determina un'ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il richiamato parametro statutario. Tuttavia, la norma denunciata non è applicabile alla Regione ricorrente poiché è da ritenere operante la clausola di salvaguardia posta dall'art. 24- bis del medesimo d.l., che ha la precisa funzione di renderne applicabili le disposizioni agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali e di escluderne l'applicazione ove, come nella specie, sussista un contrasto. - Sulla funzione della clausola di salvaguardia posta dall'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il menzionato ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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