Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2013

Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2013
Data di deposito
18 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012
  • art. 4, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 12 del 13 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37253

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., gli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), in quanto ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». Il comma 1 dell'art. 2 - nel prevedere che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - impone all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale (artt. 81 e seguenti del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163): criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera, risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione. Il comma 1 del successivo art. 3 - con l'imporre ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - determina effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana. Infatti, la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Infine, i commi 2 e 4 dell'art. 4 - nel prevedere l'assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana «a chilometri zero» - incidono su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie. Tale interferenza può essere composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che impone di ricondurre dette disposizioni alla materia, riservata alla legislazione dello Stato, della «tutela della concorrenza» (sono assorbite le ulteriori censure prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).

Massima n. 37254

È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), che detta una disposizione meramente strumentale a quella del precedente comma 2 (già dichiarato illegittimo in via diretta) poiché stabilisce le modalità con le quali, ai fini dell'ottenimento del contrassegno regionale, deve essere documentato l'approvvigionamento dei prodotti di origine regionale nella percentuale richiesta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero);

2) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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