Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2013
Corte cost., sent. 17 luglio 2013, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2013
- Data di deposito
- 17 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 15 del 31 luglio 2012
- art. 2, comma 3, legge della Regione Veneto n. 31 del 10 agosto 2012
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 31 del 10 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, comma 1, Regolamento CE n. 998 del 26 maggio 2003
Massime
Massima n. 37229
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, secondo cui l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedimentali, tra le quali vi è la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori. Pertanto l'omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all' art. 117, comma, 2 lett. s ). - Sull'assimilabilità dell'addestramento dei cani da caccia alla materia venatoria, si veda la sentenza n. 350 del 1991. - Sulla fissazione da parte della legislazione statale degli standard minimi, comprese le garanzie procedurali: sentenze n. 4 del 2000 e n. 142 del 2013 (sulla pianificazione faunistico-venatoria); sentenze n. 191 del 2011, n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006 (delimitazione temporale dell'attività venatoria); sentenze n. 90 del 2013, n. 20 del 2012, n. 116 e n. 105 del 2012 (sul divieto di legge-provvedimento regionale nella materia de qua ).
Massima n. 37230
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s ), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all'esercizio dell'attività venatoria. La censurata disciplina viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché l'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedimentali, tra i quali figurano l'osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori, che nel caso in argomento sono stati, invece, omessi. - Sull'assimilabilità dell'addestramento dei cani da caccia alla materia venatoria, si veda la sentenza n. 350 del 1991. - Sulla fissazione da parte della legislazione statale degli standard minimi, comprese le garanzie procedurali: sentenze n. 4 del 2000 e n. 142 del 2013 (sulla pianificazione faunistico-venatoria); sentenze n. 191 del 2011, n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006 (delimitazione temporale dell'attività venatoria); sentenze n. 90 del 2013, n. 20 del 2012, n. 116 e n. 105 del 2012 (sul divieto di legge-provvedimento regionale nella materia de qua ).
Massima n. 37231
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui, rinviando all'art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, consente che si possa procedere all'identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio. La disposizione censurata contrasta con quanto previsto dalla normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip, violando, pertanto, l'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Disciplina della attività di movimento dei giovani cani), nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all'esercizio della attività venatoria;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Disciplina della attività di movimento dei giovani cani) nella parte in cui, rinviando all'art. 4 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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