Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2013
Corte cost., sent. 12 luglio 2013, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2013
- Data di deposito
- 12 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Liguria n. 27 del 6 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37224
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. La normativa impugnata - adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012 con la quale la Corte ha sancito che l'approvazione del calendario venatorio avvenga con atto di normazione secondaria e non con legge, dovendo disciplinare l'eventualità che il calendario venatorio, in quanto atto normativo secondario, possa essere sospeso dal giudice della tutela cautelare - autorizza la Giunta regionale ad approvare un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso nel caso in cui intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia del calendario stesso durante la stagione venatoria. Al riguardo non è ravvisabile alcuna violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto la norma censurata non esclude che prima della adozione del nuovo calendario occorre acquisire il parere dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). In altri termini, la norma impugnata - limitandosi a prevedere che la Giunta deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario - comporta che, nel caso in cui il vizio di illegittimità dell'atto è connesso con il parere dell'ISPRA, quest'ultimo deve essere nuovamente richiesto; negli altri casi, invece, l'adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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