Corte costituzionale

Sentenza n. 187/2013

Corte cost., sent. 12 luglio 2013, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/2013
Data di deposito
12 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, lett. c), legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 11, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 11, comma 1, lett. c), legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 30, comma 3, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 16, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 68, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 25 del 27 dicembre 2012
  • art. 11, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 16, comma 1, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012
  • art. 16, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 64, comma 4, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 37217

Nel giudizio di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ) e l), Cost., 4 e 8, comma 1, n. 17 dello statuto della Regione Trentino Alto-Adige, deve essere dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla questione relativa all'art. 16, comma 1, lett. c ), della citata legge provinciale essendo stata l'intervenuta rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Provincia convenuta. Successivamente alla presentazione dell'impugnativa, l'art. 68, comma 1, lett. b ), della legge provinciale n. 25 del 2012 ha sostituito la censurata disciplina concernente le modalità di verifica della congruità delle offerte, riallineando i criteri di individuazione delle offerte anomale previsti dalla normativa provinciale a quelli individuati dall'art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Massima n. 37218

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici di interesse provinciale di continuare ad utilizzare in via transitoria le abrogate tariffe professionali per i compensi per attività professionali relative a servizi di architettura ed ingegneria. In presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare non è libera di esplicarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. La norma impugnata, rinviando alla disciplina sulle tariffe professionali abrogata dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (invocato a parametro interposto), ha l'effetto di determinare la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, violando, in tal modo, l'art. 4 dello statuto di autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto; sicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).

Massima n. 37219

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, lett. c ), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che, relativamente alla determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, rinvia, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici. La disposizione impugnata si discosta dalla disciplina statale utilizzando un elenco prezzi previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa stregua delle tariffe, quale riferimento per stabilire i compensi per attività professionali, determinando, in tal modo, il censurato contrasto con la disciplina statale, in quanto lesiva della «tutela della concorrenza» "per" il mercato (art. 117 co. 2, Cost. lett. e ). [Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti].

Massima n. 37220

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto della Regione Trentino Alto-Adige e 117, secondo comma, lettera e ), Cost., l'art. 30, comma 3- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della legge provinciale n. 18 del 2012 e modificato dall'art. 68, comma 1, lett. a ), della legge provinciale n. 25 del 2012, che demanda alla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente, sulla base di bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture». L'art. 64, comma 4- bis , del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare i "bandi-tipo", previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate. Il bando-tipo costituisce pertanto lo schema di riferimento e detta criteri univoci ai fini della redazione del bando di gara: in questo senso, è stato definito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici come «quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara». Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza» In questa prospettiva, il rapporto tra le funzioni dell'Autorità di vigilanza nell'approvazione dei bandi-tipo e l'obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità "intermedio" riservato alla Giunta provinciale: il legislatore provinciale risulta pertanto privo del titolo competenziale ad intervenire in subiecta materia . Quanto al rapporto tra il riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali e le funzioni svolte dalle Autorità di regolazione, queste ultime sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali. In tale contesto, in specifico riferimento ai bandi-tipo approvati dalle Autorità, la Corte ha affermato che, fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell'elaborazione in dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità stesse sono competenti a stabilirne i criteri fondamentali di redazione, senza che l'esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto. L'adeguamento della disciplina provinciale alla norma interposta invocata nel presente giudizio non è previsto soltanto «sulla base» - come asserisce la difesa provinciale e come dispone la norma impugnata - ma con riguardo al complesso dei puntuali e articolati criteri previsti nei bandi-tipo adottati dall'Autorità, permanendo comunque la facoltà delle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, di motivare espressamente in ordine ad eventuali deroghe. Queste ultime rimangono pur sempre ammissibili tanto per le stazioni appaltanti delle amministrazioni statali, quanto per quelle regionali e per quelle degli enti territoriali dotati di autonomia speciale, sorrette dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia (gli uleriori profili di censura rimangono assorbiti).

Massima n. 37221

E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 che proroga l'efficacia delle norme concernenti la determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto e dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dichiarate incostituzionali con la presnete pronuncia.

Massima n. 37222

E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 16, commi 1, lett . b ), e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, trattandosi di disposizione che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali con la presente pronuncia, quanto alla procedura relativa all'adozione di schemi-tipo di bandi da parte della Giunta provinciale ai fini della scelta del contraente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 3-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012 e modificato dall'art. 68, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2013);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012;

5) dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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