Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2013

Corte cost., sent. 9 luglio 2013, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2013
Data di deposito
9 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, testo in vigore prima della sostituz. operata da, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 1, comma 2, lett. b), legge della Regione Molise n. 1 del 2 gennaio 2013
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 1, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 2, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 3, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 4, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012
  • art. 6, legge della Regione Molise n. 19 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37206

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 1 (nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lett. b ), della legge della regionale n. 1 del 2013) e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), in quanto senza prevedere una quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche, si limita a fare riferimento al capitolo di bilancio richiamato dalla norma stessa, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima disposizione, specificando il cittao paramentro, prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

Massima n. 37207

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b ), della legge regionale n. 1 del 2013, in quanto la disposizione censurata, nella sostanza, riproduce la stessa norma nella versione originaria, legittimando conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione. Infatti occorre considerare che l'intera legge della Regione Molise n. 19 del 2012 disciplina interventi consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche che comportano tutti oneri a carico del bilancio per la loro attuazione; sicché, anche il comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel frattempo intervenuta, la quale ne ha azzerato lo stanziamento per l'esercizio 2012, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo in cui si colloca, essendosi limitato a cancellare per l'esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale.

Massima n. 37208

Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, gli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012 n. 19, stante l'inscindibile connessione esistente tra l'art. 5, dichiarato incostituzionale dalla presente pronuncia e le altre disposizioni della legge regionale, le quali prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 - nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) - e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Molise n. 1 del 2013;

3) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Molise n. 19 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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