Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2013

Corte cost., sent. 4 luglio 2013, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2013
Data di deposito
4 luglio 2013
Data di decisione
1° luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • Allegato A, numero 4, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • Allegato A, numero 5, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • Allegato A, numero 6, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • Allegato A, numero 7, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 1 del 4 febbraio 2013
  • art. 10, comma 1, bis, primo periodo, legge della Regione Liguria n. 38 del 30 dicembre 1998
  • art. 18, comma 2, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 1 del 4 febbraio 2013
  • art. 18, comma 4, legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012
  • art. 10, comma 5, legge della Regione Liguria n. 38 del 30 dicembre 1998

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 3, paragrafo 3, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
  • art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 20, comma 2, primo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 20, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 37198

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2013. La norma impugnata, insieme con l'allegato A cui rinvia, disciplina la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening ), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3- bis , e 12), in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente «ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione» (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano «un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013). A detta materia è riconducibile, quindi, l'identificazione dei casi nei quali deve essere svolta la procedura di screening e questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime le norme regionali che ne restringono l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale (sentenza n. 58 del 2013). Nella specie l'art. 3, comma 2, censurato si pone in contrasto con detti principi e quindi con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s ), Cost., in quanto limita la verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi contemplati nel comma 1, «che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1» ai soli casi in cui essi «abbiano potenziali effetti sull'ambiente», in contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Queste norme, prevedono, infatti, che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale possa giustificare l'esonero dalla procedura di VAS, e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a VAS, così come disposto dalla norma regionale censurata. Ne consegue che tale norma stabilisce una limitazione non prevista dalle norme dell'UE e dalle norma statali di riferimento, in violazione della competenza legislativa spettante alla Regione.

Massima n. 37199

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi. L'impugnato allegato A, nella parte suindicata individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa legge ligure n. 32 del 2012, dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell'area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento. Esso, quindi, viola l'art. 117, primo comma, Cost. perché l'identificazione delle condizioni per l'espletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, come operata nei numeri 4, 5, 6 e 7 di detto allegato A, determina un'indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti - in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che l'opera può produrre nel contesto territoriale in cui si inserisce - stabilendo, incongruamente, un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e l'opportunità di svolgere valutazioni sul piano o programma. Dalla stessa formulazione dell'allegato in oggetto si desume che la previsione ivi contenuta ha l'effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e come, quindi, essa si ponga in contrasto con la normativa statale di riferimento (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3- bis , e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, di attuazione della direttiva n. 2001/42/CE) perché non tiene conto dell'esigenza di una valutazione complessiva dell'intervento, da operare anche nel contesto nel quale si inserisce, imprescindibile per accertarne le ricadute ambientali. Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suindicato allegato A, nei suddetti termini.

Massima n. 37200

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 1- bis , primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, inserito dall'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati. La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale. Nella specie, è invece proprio questo l'effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale che, conseguentemente, va dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua . La sopravvenuta modifica alla norma impugnata, introdotta dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013, poiché concerne il secondo periodo del citato art. 10, comma 1- bis , non ha rimosso il vizio denunciato e di essa neppure occorre occuparsi, in quanto lo stesso vizio è stato eliminato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo, il solo impugnato dal ricorrente.

Massima n. 37201

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. La norma impugnata disciplina la pubblicità «dell'esito della procedura» di verifica- screening ; la norma statale evocata dal ricorrente e contenuta nell'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 fa invece riferimento alla pubblicità del «provvedimento di assoggettabilità», ma le due locuzioni, alla luce della complessiva formulazione della prima, vanno ritenute coincidenti. Da siffatta identità consegue, in primo luogo, che la censura, riferita al testo originario del citato art. 18, comma 4, è meritevole di accoglimento. La disciplina in esame concerne, infatti, la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest'ultima e, conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. Pertanto, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale nei suindicati termini. La sopravvenuta modifica della disposizione operata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 non ha efficacia satisfattiva e neppure vi è prova della mancata applicazione della norma nel testo originario. In considerazione della coincidenza tra le locuzioni «provvedimento di assoggettabilità» ed «esito della procedura», rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest'ultima, da parte dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», nonché del citato articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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