Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2013
Corte cost., sent. 27 giugno 2013, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2013
- Data di deposito
- 27 giugno 2013
- Data di decisione
- 19 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Lazio n. 9 del 18 luglio 2012
- art. 1, comma 3, legge della Regione Lazio n. 9 del 18 luglio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37179
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme dell'art. 1, co. 1 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, in quanto non sono chiarite le ragioni della pretesa invasione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera h ), in materia di «sicurezza». In particolare, non viene individuata la parte della norma che andrebbe ad incidere sulla materia della sicurezza.
Massima n. 37180
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme dell'art. 1, co. 3 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, per la parte inerente all'inserimento dell'art. 2- bis , comma 2, nel corpo della precedente legge regionale n. 41 del 1997, in quanto in relazione al citato comma 2 non viene svolta dal ricorrente alcuna censura.
Massima n. 37181
Sono costituzionalmente illegittime le norme dell'art. 1, co. 3 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nella parte in cui tali norme prevedono l'ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Infatti, tale previsione è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale. - In materia, ex plurimis , sentenze nn. 18/2013, 271/2009 e 211/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 2, nel corpo della precedente legge reg. Lazio n. 41 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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