Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2013
Corte cost., sent. 27 giugno 2013, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2013
- Data di deposito
- 27 giugno 2013
- Data di decisione
- 19 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
- art. 4, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37177
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59. Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di "profugo" il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di «condizioni di miglior favore» rispetto agli assegnatari ordinari. Esse stabiliscono, inoltre, regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia. Dalla ricostruzione del quadro normativo in materia d i provvidenze abitative previste in favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di "profugo", si evince che - come osservato dal remittente - le disposizioni regionali impugnate violano l'art. 3 Cost. per due motivi. In primo luogo, perché equiparano irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Mentre i primi, a differenza degli altri, sono assoggettati ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione, che ha giustificato la previsione, da parte del legislatore statale, di agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari (con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993), privilegiato e derogatorio rispetto al regime generale ed accordato proprio in considerazione del pagamento del suddetto canone di locazione più oneroso di quello ordinario, non per il possesso della qualifica di profughi. In secondo luogo, le norme impugnate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.
Massima n. 37178
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87) - rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi) di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi - gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005. Infatti, i suindicati artt. 2 e 4 sono inscindibilmente connessi con gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via principale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze