Corte costituzionale

Sentenza n. 161/2013

Corte cost., sent. 27 giugno 2013, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/2013
Data di deposito
27 giugno 2013
Data di decisione
19 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005
  • art. 4, legge della Regione Toscana n. 59 del 2 novembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 37177

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59. Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di "profugo" il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di «condizioni di miglior favore» rispetto agli assegnatari ordinari. Esse stabiliscono, inoltre, regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia. Dalla ricostruzione del quadro normativo in materia d i provvidenze abitative previste in favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di "profugo", si evince che - come osservato dal remittente - le disposizioni regionali impugnate violano l'art. 3 Cost. per due motivi. In primo luogo, perché equiparano irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Mentre i primi, a differenza degli altri, sono assoggettati ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione, che ha giustificato la previsione, da parte del legislatore statale, di agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari (con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993), privilegiato e derogatorio rispetto al regime generale ed accordato proprio in considerazione del pagamento del suddetto canone di locazione più oneroso di quello ordinario, non per il possesso della qualifica di profughi. In secondo luogo, le norme impugnate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.

Massima n. 37178

Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87) - rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi) di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi - gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005. Infatti, i suindicati artt. 2 e 4 sono inscindibilmente connessi con gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via principale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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