Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2013

Corte cost., sent. 27 giugno 2013, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2013
Data di deposito
27 giugno 2013
Data di decisione
19 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 2, legge della Regione Calabria n. 15 del 13 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 37175

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, il quale prevede che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione. La disposizione censurata, venendo ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola il suddetto parametro che ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001. Né può ritenersi che la norma censurata sia una disposizione di natura contabile, destinata ad operare nel quadro dei principi di contabilità pubblica e, come tale, non idonea a ledere il limite del diritto privato, in quanto essa nel suo inequivoco significato non consente una interpretazione restrittiva, bensì si presta ad essere riferita anche e soprattutto all'inefficacia civile. - Sul limite del "diritto privato" consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001, v. le citate sentenze nn. 295/2009, 401/2007, 190/2001, 279/1994 e 35/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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