Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2013
Corte cost., sent. 27 giugno 2013, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2013
- Data di deposito
- 27 giugno 2013
- Data di decisione
- 19 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, legge della Regione Calabria n. 15 del 13 giugno 2008
Parametri
Massime
Massima n. 37175
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, il quale prevede che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione. La disposizione censurata, venendo ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola il suddetto parametro che ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001. Né può ritenersi che la norma censurata sia una disposizione di natura contabile, destinata ad operare nel quadro dei principi di contabilità pubblica e, come tale, non idonea a ledere il limite del diritto privato, in quanto essa nel suo inequivoco significato non consente una interpretazione restrittiva, bensì si presta ad essere riferita anche e soprattutto all'inefficacia civile. - Sul limite del "diritto privato" consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001, v. le citate sentenze nn. 295/2009, 401/2007, 190/2001, 279/1994 e 35/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze