Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2013

Corte cost., sent. 21 giugno 2013, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2013
Data di deposito
21 giugno 2013
Data di decisione
17 giugno 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:153

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana n. 45 del 31 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37168

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45, promossa perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. Infatti, proprio l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento all'IRAP consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta osservato, perché l'art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio. Infine, non si potrebbe sostenere che il credito d'imposta non trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, poiché la detta norma statale va oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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