Corte costituzionale

Sentenza n. 145/2013

Corte cost., sent. 20 giugno 2013, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/2013
Data di deposito
20 giugno 2013
Data di decisione
17 giugno 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 del 20 luglio 2012
  • art. 13, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 del 20 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37159

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. La potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere trova un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica. Alla Provincia, pertanto, è consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, laddove ciò avvenga nell'esercizio di una propria competenza legislativa e non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Non è, perciò, censurabile la scelta del legislatore provinciale che modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni), in quanto è prevista una posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava per «un tempo che deve ritenersi non incongruo». Nel caso di specie, poi, essendosi in presenza di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate, non ricorre né una ipotesi di proroga automatica, atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA, tutte ipotesi che, al contrario, hanno indotto la Corte in passato a dichiarare l'illegittimità delle norme che le prevedevano. Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l'impugnato art. 13, comma 2, che ha come fine quello di garantire parità di condizioni e di trattamento, evitando discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale. - Sulla possibilità della Provincia soltanto di incrementare i livelli della tutela ambientale, v. le citate sentenze nn. 58/2013, 66/2012, 225/2009. - Sulle ipotesi di eccezionali ed automatiche proroghe di diritto per autorizzazioni all'esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA e sulle ipotesi di rinnovo senza previa riedizione del procedimento di VIA, v. le citate sentenze nn. 67/2010, 1/2010 e 114/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosse - in riferimento all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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