Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2013

Corte cost., sent. 13 giugno 2013, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2013
Data di deposito
13 giugno 2013
Data di decisione
5 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Molise n. 23 del 19 ottobre 2012
  • art. 9, legge della Regione Molise n. 23 del 19 ottobre 2012
  • allegato E, legge della Regione Molise n. 23 del 19 ottobre 2012
  • art. 7, legge della Regione Molise n. 23 del 19 ottobre 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 3, comma 8, legge n. 203 del 22 ottobre 2008
  • art. 29, comma 1, decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
  • decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
  • art. 20, statuto regione Molise
  • art. 21, statuto regione Molise
  • art. 30, comma 3, legge regione Molise n. 4 del 7 maggio 2002
  • art. 21, decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000

Massime

Massima n. 37141

E' inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché riporterebbe dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione del rendiconto finanziario 2011. Infatti, il ricorrente, in relazione al predetto art. 2, individua quali norme di riferimento l'art. 3, comma 8, della legge n. 203 del 2008, in tema di strumenti derivati, e l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, in materia di termini di approvazione del rendiconto, senza tuttavia svolgere alcun percorso argomentativo in grado di collegare dette disposizioni alle censure, formulate, peraltro, in modo assolutamente generico.

Massima n. 37142

E' inammissibile, per omessa indicazione delle norme interposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché riporterebbe dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione del rendiconto finanziario 2011. Infatti, in relazione al predetto art. 9, non viene richiamata alcuna norma interposta, non potendosi considerare tale la menzione degli artt. 20 e 21 della legge regionale di contabilità, peraltro non conferenti in relazione alle doglianze espresse.

Massima n. 37143

E' inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'allegato "E" della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché riporterebbe dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione del rendiconto finanziario 2011. Infatti, in relazione al predetto all'allegato "E", le cui censure sono erroneamente formulate all'interno delle argomentazioni afferenti all'art. 2 della legge regionale impugnata, manca qualsiasi deduzione in grado di collegare, sotto il profilo causale, la pretesa carenza informativa delle garanzie fideiussorie all'ipotizzata lesione di un principio fondamentale riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 37144

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), che contabilizza nel bilancio consuntivo una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l'altro, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. Infatti, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e della norma interposta costituita dall'art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000, la determinazione dell'ammontare dei residui attivi risulta avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza; in tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla indefettibilità dell'accertamento contabile delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze nn. 309/2012, 192/2012 e 70/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 e dell'allegato "E" della legge della Regione Molise n. 23 del 2012, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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