Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2013

Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2013
Data di deposito
7 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 4, decreto legislativo n. 93 del 1° giugno 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37134

E' inammissibile l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) in quanto sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei a quest'ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nella specie, l'ANIGAS non è parte del giudizio principale, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - V. citate sentenze nn. 223/2012, 119/2012 e 67/2012; ordinanze nn. 32/2013 e 150/2012.

Massima n. 37135

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (29 giugno 2011), le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali minimi di cui all'art. 46- bis , comma 2, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159. Infatti, nella legge di delega n. 96 del 2010 esistono plurime indicazioni idonee a legittimare l'operato del legislatore delegato, sui presupposti, non contestati, dell'effetto pro concorrenziale e dell'incremento di efficienza del servizio del cosiddetto sistema ambiti: nel novero delle misure idonee a realizzare un'organizzazione concorrenziale ed efficiente del mercato interno della distribuzione di gas naturale, deve essere inserita l'attuazione del sistema di affidamento per bacini ottimali di utenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013ORDINANZARitenuto che, nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano (reg. ord. n. 115 del 2012), avente ad oggetto l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), ha depositato atto di intervento l'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS), chiedendo il rigetto della questione di legittimità costituzionale.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, qualità che non risulta rivestita dall'Associazione interveniente;che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; sentenze n. 223, n. 119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n. 150 del 2012);che il giudizio a quo è sorto a seguito del ricorso, proposto da Enel Rete Gas s.p.a., per l'annullamento degli atti relativi alla gara indetta dal Comune di Corbetta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;che l'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che deve essere, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento dell'ANIGAS.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano.F.to: Franco GALLO, Presidente

Testo integrale

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