Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2013

Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2013
Data di deposito
7 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41, legge della Regione Campania n. 23 del 21 luglio 2012
  • art. 1, comma 237, vicies quater, primo periodo, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 1, comma 796, lett. s), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 796, lett. t), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • comma 3, Costituzione n. 117
  • art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Massime

Massima n. 37131

È inammissibile, per assenza di specifica motivazione nel ricorso, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 237- vicies quater , della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 1, comma 796, lett. s ) e t ), della legge n. 296 del 2006, in quanto prevede la facoltà della Regione Campania di concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale. - Sull'inammissibilità per assenza di specifica motivazione sul punto, ex plurimis , sentenze nn. 401/2007, 450/2005; ordinanze nn. 123/2012 e 135/2009.

Massima n. 37423

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237- vicies quater , primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, poiché la previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo con il servizio sanitario regionale ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di accreditamento provvisorio contrasta con la normativa statale sulla procedura di accreditamento, articolata in una struttura bifasica (accreditamento provvisorio e definitivo), nei confronti di un medesimo soggetto, e, dunque, lede la competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute. - Sul tema dell'inquadramento della materia de qua nella competenza concorrente della tutela della salute, v. sentenze nn. 200/2005, 134/2006, 361/2008, 262/2012 e 292/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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