Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2013
Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2013
- Data di deposito
- 7 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, legge della Regione Calabria n. 8 del 4 febbraio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 37130
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ) Cost., l'art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8. La suindicata disposizione disciplina le cessioni di credito, prevedendo che la cessioni di credito siano efficaci nei confronti della Regione qualora alla stessa siano state notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa. La cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all'esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito. Dalla stessa esigenza è nata la possibilità di incorporare il credito in un documento, attuando la cessione con la semplice dazione del documento stesso: è il caso dei titoli di credito e, segnatamente, della cambiale. A fianco della citata disciplina generale del codice, l'ordinamento civile prevede varie normative speciali, dirette a regolare determinate categorie di crediti (come accade per i crediti d'impresa per i quali la cessione è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, disciplinata dall'articolata regolamentazione statale richiamata dall'attuale remittente). Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione ( ex plurimis : sentenze nn. 123/2010, 295/2009, 160/2009, 326/2008 e 51/2008). La disposizione censurata, introducendo - per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria - una apposita disciplina, supera il suddetto limite dell'ordinamento civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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