Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2013

Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2013
Data di deposito
7 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, legge della Regione Calabria n. 8 del 4 febbraio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 37130

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ) Cost., l'art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8. La suindicata disposizione disciplina le cessioni di credito, prevedendo che la cessioni di credito siano efficaci nei confronti della Regione qualora alla stessa siano state notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa. La cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all'esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito. Dalla stessa esigenza è nata la possibilità di incorporare il credito in un documento, attuando la cessione con la semplice dazione del documento stesso: è il caso dei titoli di credito e, segnatamente, della cambiale. A fianco della citata disciplina generale del codice, l'ordinamento civile prevede varie normative speciali, dirette a regolare determinate categorie di crediti (come accade per i crediti d'impresa per i quali la cessione è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, disciplinata dall'articolata regolamentazione statale richiamata dall'attuale remittente). Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione ( ex plurimis : sentenze nn. 123/2010, 295/2009, 160/2009, 326/2008 e 51/2008). La disposizione censurata, introducendo - per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria - una apposita disciplina, supera il suddetto limite dell'ordinamento civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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