Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2013
Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2013
- Data di deposito
- 7 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 14, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 9, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
Massime
Massima n. 37129
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, relativo a una serie eterogenea di contratti di collaborazione occasionale o a tempo determinato che non comportano un aggravio per il bilancio regionale, in quanto rappresenta una deroga al divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. - Sul rispetto dell'autonomia organizzativa sulla scelta dei suoi collaboratori delle Regioni da parte della disposizione di legge statale che pone i limiti di spesa stabiliti, si veda la sentenza n. 169/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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