Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2013
Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2013
- Data di deposito
- 29 maggio 2013
- Data di decisione
- 22 maggio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:110
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37100
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede: «qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5», sollevata per asserita irragionevolezza nonché per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il rimettente ha omesso di sperimentare il tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata; ciò anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, dato che l'istituto della conciliazione giudiziale offre la possibilità di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo, analoga a quella realizzata in sede extragiudiziaria dalla Alternative Dispute Resolution - ADR, anche in ragione della non obbligatorietà di quest'ultima. - Sulla necessità del remittente di svolgere un previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma indubbiata, v. citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011. - Sull'operatività dell'istituto della conciliazione giudiziale, v. citata sentenza n. 272/2013
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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