Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/2013

Corte cost., ord. 22 maggio 2013, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/2013
Data di deposito
22 maggio 2013
Data di decisione
20 maggio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 216, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 37080

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 cod. pen. militare di pace censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina vigente in ambito non militare regolata dall'art. 323 c.p., atteso che, riguardo alle condotte di malversazione mediante distrazione la questione prospettata è irrilevante nel giudizio a quo nel quale la condotta contestata agli imputati è esclusivamente di natura appropriativa, mentre riguardo a tale ultima condotta, poiché la richiesta formulata dal rimettente di una pronuncia additiva che determini la riconducibilità delle condotte di malversazione in danno di privati alla più grave fattispecie del peculato, comporta una reformatio in peius dell'attuale trattamento sanzionatorio, essa è preclusa alla Corte dal divieto di analogia in malam partem in materia penale. - Sulle conseguenze della abrogazione della norma sul peculato per distrazione militare, v. cit. sentenza n. 448 del 1991. - Sul divieto di analogia in malam partem in materia penale e la conseguente impossibilità di pronunce additive che comportino una reformatio in peius , v. cit. sentenza n. 447 del 1998; n. 473 del 1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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