Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/2013
Corte cost., ord. 22 maggio 2013, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/2013
- Data di deposito
- 22 maggio 2013
- Data di decisione
- 20 maggio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 37080
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 cod. pen. militare di pace censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina vigente in ambito non militare regolata dall'art. 323 c.p., atteso che, riguardo alle condotte di malversazione mediante distrazione la questione prospettata è irrilevante nel giudizio a quo nel quale la condotta contestata agli imputati è esclusivamente di natura appropriativa, mentre riguardo a tale ultima condotta, poiché la richiesta formulata dal rimettente di una pronuncia additiva che determini la riconducibilità delle condotte di malversazione in danno di privati alla più grave fattispecie del peculato, comporta una reformatio in peius dell'attuale trattamento sanzionatorio, essa è preclusa alla Corte dal divieto di analogia in malam partem in materia penale. - Sulle conseguenze della abrogazione della norma sul peculato per distrazione militare, v. cit. sentenza n. 448 del 1991. - Sul divieto di analogia in malam partem in materia penale e la conseguente impossibilità di pronunce additive che comportino una reformatio in peius , v. cit. sentenza n. 447 del 1998; n. 473 del 1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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