Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2013
Corte cost., ord. 5 aprile 2013, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2013
- Data di deposito
- 5 aprile 2013
- Data di decisione
- 26 marzo 2013
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 13 del 25 maggio 2012
- art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 13 del 25 maggio 2012
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 36998
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, per sopravvenuta regolare rinuncia al ricorso in mancanza di valida e rituale costituzione della parte resistente. Infatti, la costituzione in giudizio della Regione Puglia risulta inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: 1) non risulta deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l'art. 44, comma 4, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7, recante «Statuto della Regione Puglia» ( ex plurimis , sentenza n. 331 del 2010); 2) è stata effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, sentenza n. 297 del 2012), come peraltro affermato dalla stessa resistente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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