Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2013
Corte cost., ord. 18 gennaio 2013, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2013
- Data di deposito
- 18 gennaio 2013
- Data di decisione
- 14 gennaio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 36880
È manifestamente inammissibile sotto un duplice profilo la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., avente ad oggetto l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato nella formulazione che recita: «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Innanzitutto, il rimettente omette di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie della disposizione censurata proprio nella versione specificamente sottoposta allo scrutinio della Corte, come novellata dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006. In secondo luogo, tale ultima disposizione, sostituendo il testo del citato art. 29, comma 2, nei termini in cui esso forma oggetto di censura, all'interno del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, ha trasformato la natura della norma in questione da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega - è citata l'ordinanza n. 123 del 2002. - Sulla pertinenza dell'art. 76 Cost. unicamente ai rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato sono citate le ordinanze n. 89 del 2009, n. 150 del 2006, n. 253 del 2005, n. 294, n. 159 del 2004 e la sentenza n. 218 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2013.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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