Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/2013
Corte cost., ord. 23 dicembre 2013, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/2013
- Data di deposito
- 23 dicembre 2013
- Data di decisione
- 11 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 37580
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., nella parte in cui prevede che il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972. Infatti, la norma censurata - in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso portato all'attenzione del rimettente. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 269/2013 e 173/2013. - In tema di legittimazione del giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare, qualora il relativo provvedimento sia stato concesso ma il giudice non abbia esaurito la propria potestas iudicandi , si vedano le citate sentenze nn. 172/2012, 176/2011, 161/2008 e le ordinanze nn. 307/2011, 393/2008 e 25/2006. - In materia di edilizia residenziale pubblica, si vedano le citate sentenze nn. 121/2010 e 94/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale di Melfi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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