Corte costituzionale
Ordinanza n. 324/2013
Corte cost., ord. 23 dicembre 2013, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 324/2013
- Data di deposito
- 23 dicembre 2013
- Data di decisione
- 11 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 37579
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede l'art. 590 del codice penale per le lesioni personali gravissime. La scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità. In questa prospettiva, la scelta della procedibilità d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un'opzione di politica legislativa, che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale. Inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, poichè l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità, e alla tutela del concepito, desumibile dall'art. 2 Cost. - Sulla sindacabilità, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, delle valutazioni discrezionali del legislatore solo per vizio di manifesta irrazionalità v., ex plurimis , sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; con specifico riferimento al reato di lesioni personali, vedi ordinanze n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988. - Sulla configurabilità dell'aborto colposo come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, v. sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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