Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2013

Corte cost., ord. 17 dicembre 2013, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/2013
Data di deposito
17 dicembre 2013
Data di decisione
10 dicembre 2013
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:317

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-ter, n. 30/A, deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37570

È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Roma in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese dall'On. Maurizio Gasparri sul conto di Marco Travaglio concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri. - Per l'affermazione secondo cui la forma dell'ordinanza può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 129/2013 e 151/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con l'ordinanza-ricorso in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente giudice del Tribunale ordinario di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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