Corte costituzionale
Ordinanza n. 297/2013
Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 297/2013
- Data di deposito
- 6 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- legge n. 26 del 26 febbraio 2010
- art. 7, comma 4, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 7, comma 6, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 37497
Devono essere restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost. e 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, degli artt. 6 e 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26), i quali prevedono una speciale disciplina del trasferimento del termovalorizzatore di Acerra. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il d.l. n. 16 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 44 del 2012), che dispone, nell'immediato, il trasferimento di proprietà e l'indennizzo di cui la parte ricorrente nel giudizio a quo lamentava la mancanza e che sostituisce l'indennizzo contestato con un altro accettato dalla parte medesima. Pertanto, alla luce di tale ius superveniens , è indispensabile consentire ai giudici rimettenti di verificare la persistente rilevanza della questione. - Sulla restituzione degli atti al giudice a quo , vedi ordinanze nn. 178/2011 e 119/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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