Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/2013

Corte cost., ord. 29 novembre 2013, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
283/2013
Data di deposito
29 novembre 2013
Data di decisione
20 novembre 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:283

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 37475

Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, impugnato nella parte in cui non attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di decidere i ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale e nella parte in cui si limita a modificare l'art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, senza modificare gli artt. 203 e 204 dello stesso codice della strada, sostituendo la locuzione «prefetto» con quella «presidente della giunta regionale». Ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo indicato nell'art. 2, comma 1, lett. d ), della legge di delega n. 85 del 2001, concernente l'attribuzione al presidente della giunta regionale o delle province autonome delle funzioni ordinatorie demandate ai prefetti, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che dia luogo ad uno stravolgimento della legge di delegazione, evenienza che nella specie non si verifica, dovendosi anzi ritenere che la norma censurata sia conforme al criterio direttivo invocato dal rimettente. Infatti, il potere del prefetto di decidere sui ricorsi avverso le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni delle norme del codice della strada non rientra tra le funzioni ordinatorie ma si colloca sistematicamente nell'ambito dei rimedi di giustizia amministrativa e, in particolare, presenta la natura di ricorso gerarchico improprio. D'altra parte, sussistono anche quelle esigenze di ordine pubblico e sicurezza che, in base al detto criterio direttivo, consentivano al legislatore di derogare rispetto al trasferimento delle funzioni ordinatorie dai prefetti ai presidenti delle giunte regionali. Va rilevato, infine, che i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e all'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie sono per lo più appartenenti all'amministrazione dello Stato, dunque, l'attribuzione ai prefetti del detto potere «decisorio» non è irragionevole, risultando armonica al riparto delle competenze amministrative previsto dalla Costituzione, mentre non può ipotizzarsi che tale potere di archiviazione o di riconferma rispetto a provvedimenti amministrativi sanzionatori emessi da soggetti appartenenti all'amministrazione dello Stato (quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza) sia trasferito ai presidenti delle giunte regionali. - Per il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò determini uno stravolgimento della legge di delegazione: sentenze n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975 e ordinanza n. 257 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Albenga con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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