Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/2013
Corte cost., ord. 17 luglio 2013, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/2013
- Data di deposito
- 17 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:201
Parametri
- art. 127, comma 1, Costituzione
- art. 15, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37239
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori della proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo e approvata con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"), nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione da parte di quest'ultimo della questione di legittimità costituzionale della suddetta legge regionale, per asserito improprio esercizio del potere conferitogli dall'art. 127, primo comma, Cost. e pretesa lesione delle attribuzioni statutarie del comitato promotore. Non sussiste il requisito soggettivo del conflitto in quanto i promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non sono equiparabili agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato, ma vanno assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati. Difetta, inoltre, anche il requisito oggettivo, perché la lesione lamentata dai ricorrenti, peraltro determinata dalla mera proposizione, da parte dello Stato, del ricorso nei confronti della legge, si è verificata in una fase successiva alla celebrazione del referendum ed alla conseguente promulgazione della legge, sicché non è configurabile una specifica prerogativa del comitato promotore costituzionalmente garantita nei confronti del Governo in relazione alla sua potestà di impugnazione delle leggi regionali. - Sul requisito soggettivo, con riferimento ai promotori di referendum regionali, v. la citata sentenza n. 69/1978 e le citate ordinanze n. 479/2005 e n. 82/1978. - Sul requisito oggettivo, in relazione a consultazioni referendarie di tipo abrogativo, v. la citata ordinanza n. 9/1997 e, in riferimento a referendum riguardanti il distacco dei Comuni da una Regione, v. da ultimo, le citate ordinanze n. 11/2011 e n. 264/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré, in qualità di promotori della proposta di legge di iniziativa popolare approvata con legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"), nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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