Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2013

Corte cost., ord. 17 luglio 2013, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2013
Data di deposito
17 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 65, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 37234

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità "carta di soggiorno"). Il giudice a quo ha completamente omesso di fornire qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad enunciare esclusivamente il contenuto della domanda, senza alcun riferimento alle condizioni soggettive della richiedente, della quale si precisa soltanto essere «nata in Pakistan», senza ulteriori indicazioni sul relativo status e sull'eventuale possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio sollecitato. D'altra parte, accanto alla segnalata omissione, che impedisce qualsiasi valutazione intorno alla rilevanza della questione proposta e al relativo nesso di indispensabile pregiudizialità agli effetti della decisione sul ricorso, la questione medesima risulta proposta in termini dubitativi e perplessi, quasi per ottenere un avallo di tipo interpretativo in termini di possibile disapplicazione della norma censurata, in quanto contrastante con normativa comunitaria "autoapplicativa". Difatti, malgrado la diffusa digressione sui limiti della interpretazione conforme e sugli effetti delle direttive comunitarie, il giudice rimettente si è limitato a reputare attribuita «soltanto» al «giudice delle leggi» la potestà di «stabilire se le disposizioni in contestazione rispettino il requisito della proporzionalità necessità e adeguatezza in base a considerazioni oggettive, e se un criterio selettivo che richieda un collegamento con il territorio sia o meno conforme all'art. 3 Cost.», venendo meno alla necessità di un autonomo vaglio critico e di una conseguente motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione ai fini della definizione del proprio giudizio. In termini parimenti perplessi viene prospettato anche il profilo di doglianza relativo alla compatibilità della normativa censurata con le esigenze della «fiscalità generale», omettendosi di additare la sussistenza di un vulnus , concreto ed attuale, rispetto al parametro costituzionale evocato, di cui, pure, si profila la (soltanto possibile) compromissione. Ciò risulta in modo palese dall'affermazione del remittente secondo cui «soltanto la Corte costituzionale, come in altre occasioni ha fatto, può stabilire il punto di bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale, ossia quello di cui all'art. 38 Cost. e quello della solidarietà sociale ex art. 3 Cost.», essendosi considerato ammissibile anche «un intervento legislativo che riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), «nella parte in cui subordina la concessione dell'"assegno per nuclei familiari con almeno tre figli" al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità "carta di soggiorno")», sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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