Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2013

Corte cost., ord. 6 febbraio 2013, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/2013
Data di deposito
6 febbraio 2013
Data di decisione
16 gennaio 2013
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:14

Parametri

Massime

Massima n. 36894

Va dichiarato ammissibile, in quanto la relativa risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un procedimento civile, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione del 27 febbraio 2001, con la quale l'Assemblea ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D'Auria e Gian Paolo Cariello. Infatti, in sede di valutazione di ammissibilità del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, senza contradditorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli e parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione, terza sezione civile;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con prova dell'avvenuta notifica, nella Cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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