Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2013

Corte cost., ord. 6 febbraio 2013, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/2013
Data di deposito
6 febbraio 2013
Data di decisione
16 gennaio 2013
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:13

Parametri

Massime

Massima n. 36893

È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Roma, quinta sezione penale, in riferimento alla deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV- ter , n.17-A) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti di Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche, ovviamente, il Senato della Repubblica), e di quello oggettivo (il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita per l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento), per l'instaurazione del ricorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze