Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/2013
Corte cost., ord. 6 febbraio 2013, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/2013
- Data di deposito
- 6 febbraio 2013
- Data di decisione
- 16 gennaio 2013
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:13
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36893
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Roma, quinta sezione penale, in riferimento alla deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV- ter , n.17-A) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti di Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche, ovviamente, il Senato della Repubblica), e di quello oggettivo (il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita per l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento), per l'instaurazione del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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