Corte costituzionale
Ordinanza n. 129/2013
Corte cost., ord. 5 giugno 2013, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 129/2013
- Data di deposito
- 5 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:129
Parametri
Massime
Massima n. 37128
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Firenze nel corso di un procedimento civile per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente Tribunale ordinario di Firenze a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice del Tribunale ordinario di Firenze nei confronti della Camera dei deputati con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice civile del Tribunale ordinario di Firenze;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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