Corte costituzionale

Sentenza n. 91/2012

Corte cost., sent. 18 aprile 2012, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/2012
Data di deposito
18 aprile 2012
Data di decisione
4 aprile 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 5 del 8 aprile 2011
  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 5 del 8 aprile 2011

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 1, comma 796, lett. b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Massime

Massima n. 36255

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui prevede che gli specifici parametri inerenti ai posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro, possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure individuare entro quali limiti tali deroghe siano consentite, in quanto si pone in contrasto con il Piano di rientro e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009). - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141; n. 100 del 2010 e n. 52 del 2010. - Sul contenimento dei disavanzi sanitari, v. citata sentenza n. 193 del 2007. - Sul funzionamento del complessivo servizio sanitario, v. citata sentenza n. 98 del 2007.

Massima n. 36256

Non è fondata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, con la quale è stato modificato l'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, disponendo la soppressione, al comma 1 del citato art. 2, delle parole "Aziende ospedaliero-universitarie". Tale ultima disposizione era stata fatta oggetto di impugnativa davanti alla Corte, che, successivamente all'entrata in vigore dell'impugnato art. 3 della legge regionale n. 5 del 2011, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 217 del 2011) nella parte in cui includeva fra le strutture sanitarie oggetto del divieto anche le aziende ospedaliero-universitarie, riconoscendo che il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che impone l'osservanza dei Piani di rientro oggetto di accordo, non può essere realizzato, con riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all'art. 33 Cost.; sicché, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le specifiche Università. Orbene, sulla base di tali argomenti, la questione proposta nei confronti della norma impugnata risulta priva di fondamento, in quanto frutto di un'erronea interpretazione della disposizione medesima, poiché detta norma si è solo limitata ad escludere dal novero degli enti automaticamente assoggettati, per unilaterale volontà della Regione, alla misura del blocco del turn-over anche le aziende ospedaliero-universitarie, per le quali la determinazione del regime del personale non può che essere il frutto di una collaborazione con le Università mediante appositi protocolli di intesa. - In tema di autonomia universitaria, v. citata sentenza n. 68 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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