Corte costituzionale
Sentenza n. 85/2012
Corte cost., sent. 12 aprile 2012, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/2012
- Data di deposito
- 12 aprile 2012
- Data di decisione
- 2 aprile 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione Veneto n. 7 del 18 marzo 2011
- art. 15, comma 1, legge della Regione Veneto n. 7 del 18 marzo 2011
- art. 15, comma 2, legge della Regione Veneto n. 7 del 18 marzo 2011
- art. 16, legge della Regione Veneto n. 58 del 27 novembre 1984
Parametri
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
- direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009
- protocollo di Kyoto del 11 dicembre 1997
- legge n. 120 del 1° giugno 2002
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 14, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 5, comma 4, decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001
- legge n. 401 del 9 novembre 2001
Massime
Massima n. 36238
Va rigettata l'eccezione di tardiva notificazione del ricorso in via principale. Infatti, quando il termine sessanta giorni stabilito per la notificazione del ricorso scade di sabato, deve ritenersi in termini la consegna del ricorso da parte del ricorrente all'agente postale per la notifica il lunedì successivo, così rispettando il principio enunciato dall'art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Orbene, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, all'art. 52, comma 5, detta una regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile. Pertanto tale regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché - essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo - costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento processuale.
Massima n. 36239
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, il quale vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. Infatti, la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. - In senso analogo, cfr. citata sentenza n. 124 del 2010.
Massima n. 36240
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevedendo che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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