Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2012

Corte cost., sent. 5 aprile 2012, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2012
Data di deposito
5 aprile 2012
Data di decisione
2 aprile 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:81

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del Consiglio di Stato n. 4502 del 27 luglio 2011

Parametri

  • art. 122, comma 5, Costituzione
  • art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 25, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 36232

Deve essere dichiarato inammissibile l'intervento depositato tardivamente, perché il relativo termine è perentorio. Ciò anche quando l'intervento è del diretto interessato alla decisione del giudice amministrativo che è all'origine del conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza confermativa del Consiglio di Stato, sezione V, con cui è stato annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione, senza che sia necessario svolgere ogni altra considerazione sulla possibile partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni. - Sul deposito tardivo dell'intervento, vedi sentenze n. 257 del 2007 e n. 190 del 2006.

Massima n. 36233

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso relativo al conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza confermativa del Consiglio di Stato, sezione V, con cui è stato annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione, perché sembra un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d'altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l'atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. Pertanto, l'atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'avvocato Annarita Petrone;

2) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania, nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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