Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2012

Corte cost., sent. 5 aprile 2012, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2012
Data di deposito
5 aprile 2012
Data di decisione
2 aprile 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6-bis, legge della Regione Basilicata n. 12 del 1° luglio 2008
  • art. 18, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36200

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6- bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6, le cui disposizioni prevedono che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 - il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni, stante la violazione dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, norma interposta tra l'art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale oggetto del presente giudizio, in quanto il meccanismo legislativo introdotto dalle disposizioni censurate non è in grado di evitare che sulla gestione delle aziende sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente, l'onere dei debiti delle disciolte USL, non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, con l'effetto di gravare queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 108 del 2010, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000.

Massima n. 36201

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6- bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, in quanto le integrazioni specificative introdotte dal citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 (nel senso di prevedere un sistema di anticipazione-rimborso) non sono in grado di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis, non essendo sufficienti ad assicurare l'impermeabilità tra le gestioni delle precedenti USL e quelle delle nuove ASL richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte, sicché l'illegittimità costituzionale dell'art. 6- bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, si estende alla nuova formulazione della norma conseguente all'emanazione del citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale, integrando un'ipotesi di ius superveniens , sostanzialmente confermativo della norma impugnata, specifica e ripropone l'analoga originaria soluzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze