Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2012
Corte cost., sent. 5 aprile 2012, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2012
- Data di deposito
- 5 aprile 2012
- Data di decisione
- 2 aprile 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-bis, legge della Regione Basilicata n. 12 del 1° luglio 2008
- art. 18, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Massime
Massima n. 36200
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6- bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6, le cui disposizioni prevedono che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 - il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni, stante la violazione dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, norma interposta tra l'art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale oggetto del presente giudizio, in quanto il meccanismo legislativo introdotto dalle disposizioni censurate non è in grado di evitare che sulla gestione delle aziende sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente, l'onere dei debiti delle disciolte USL, non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, con l'effetto di gravare queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 108 del 2010, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000.
Massima n. 36201
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6- bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, in quanto le integrazioni specificative introdotte dal citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 (nel senso di prevedere un sistema di anticipazione-rimborso) non sono in grado di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis, non essendo sufficienti ad assicurare l'impermeabilità tra le gestioni delle precedenti USL e quelle delle nuove ASL richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte, sicché l'illegittimità costituzionale dell'art. 6- bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, si estende alla nuova formulazione della norma conseguente all'emanazione del citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale, integrando un'ipotesi di ius superveniens , sostanzialmente confermativo della norma impugnata, specifica e ripropone l'analoga originaria soluzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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