Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2012
Corte cost., sent. 30 marzo 2012, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2012
- Data di deposito
- 30 marzo 2012
- Data di decisione
- 21 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 7 aprile 2011
- art. 47, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 7 aprile 2011
- art. 30, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 7 aprile 2011
- art. 17, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 7 aprile 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 53, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 36188
Ne consegue che, limitatamente alle disposizioni da ultimo menzionate Va dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in quanto, a seguito di intervenute modifiche normative, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso e la Provincia di Trento ha poi depositato formale accettazione di tale rinuncia parziale.
Massima n. 36189
Si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto il legislatore provinciale ha colmato la lacuna lamentata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, integrando la precedente disciplina. Occorre, inoltre, considerare che, nella memoria depositata, la Provincia ha affermato che la nuova disposizione non fa che chiarire quella che era già la ratio della normativa provinciale in materia di subappalto e che, dunque, la disposizione impugnata non ha mai ricevuto applicazione in contrasto con la normativa statale; circostanza questa non contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente. La disposizione impugnata non ha, quindi, prodotto alcuna violazione dell'ordine costituzionale, neppure nel breve lasso temporale che ha preceduto l'esplicito adeguamento alla normativa statale.
Massima n. 36190
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente, basata sulla genericità della censura, in quanto nel ricorso introduttivo l'Avvocatura generale dello Stato individua tanto la disposizione oggetto della censura quanto i parametri statutari e costituzionali che si assumono violati (artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia speciale e art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e sviluppa, sia pur sinteticamente, l'illustrazione delle relative censure, incentrandole sul limite dell'ordinamento civile che anche le Province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio dell'autonomia loro garantita.
Massima n. 36191
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, che stabilisce che «Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura», in contrasto quindi con la normativa statale, la quale, invece, all'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, prevede che i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", consentendo alle stazioni appaltanti la facoltà di stipulare "a misura" solo i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. Infatti, la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»: tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti i rapporti privatistici relativi alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto nel settore degli appalti pubblici, in quanto, in tale fase, l'amministrazione agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale. - V. le citate sentenze n. 114 del 2011 e n. 221 e n. 45 del 2010
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, recante «Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)»;
2) dichiara l'estinzione del processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 47 della predetta legge provinciale;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'articolo 30, comma 4, della medesima legge provinciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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