Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2012
Corte cost., sent. 23 marzo 2012, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2012
- Data di deposito
- 23 marzo 2012
- Data di decisione
- 19 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione Veneto n. 10 del 26 maggio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36167
E' illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio), che nell'introdurre l'art. 45- decies nella legge regionale n. 11 del 2004, prevede che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultavano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, in tal modo operando una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica. - Sulla qualificazione di «norma di grande riforma economico-sociale» attribuita all'art. 142 del codice dei beni culturali, vedi sentenza n. 164 del 2009. - Sulla prevedibilità, da parte della legislazione regionale, di più elevati livelli di tutela ambientale, vedi sentenza n. 232 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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