Corte costituzionale

Sentenza n. 52/2012

Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/2012
Data di deposito
9 marzo 2012
Data di decisione
5 marzo 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, legge della Regione Marche n. 4 del 4 aprile 2011
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Marche n. 4 del 4 aprile 2011
  • art. 22, legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36136

Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso, in quanto, anche se successivamente alla sua presentazione, l'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ha modificato l'art. 2 impugnato, abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4, tuttavia si è in assenza di elementi tali da far ritenere che le disposizioni censurate - rimaste in vigore per oltre sei mesi nella loro formulazione originaria - non abbiano trovato attuazione medio tempore. - V. le citate sentenze n. 341 del 2010 e n. 164 del 2009.

Massima n. 36137

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, perché le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. - V. la citata sentenza n. 43 del 2011.

Massima n. 36138

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, in quanto lo ius superveniens è sostanzialmente coincidente con la disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia quello vigente, individuano infatti negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo - il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante - l'inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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