Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2012

Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2012
Data di deposito
23 febbraio 2012
Data di decisione
15 febbraio 2012
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:39

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater, n. 3, deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008
  • doc. IV-quater, n. 3, deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36115

Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere il giudice ricorrente effettuato una previa, sia pur sommaria, prima valutazione in ordine alla reale portata lesiva delle dichiarazioni esternate dal parlamentare in quanto l'ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine si porrebbe in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali.

Massima n. 36116

Va dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati. Infatti, ai fini della garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., non basta una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini. Il riferimento all'attività parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un privilegio personale conseguente alla mera "qualità" di parlamentare), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Maurizio Gasparri, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, seconda sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater, n. 3).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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