Corte costituzionale

Sentenza n. 35/2012

Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/2012
Data di deposito
23 febbraio 2012
Data di decisione
15 febbraio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Calabria n. 4 del 7 marzo 2011
  • legge della Regione Calabria n. 4 del 7 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36110

E' illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), che nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria, stabilisce, quale misura contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista', che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000 deve impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), poiché utilizzando una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l'altro, nel campo materiale già selezionato dalla normativa dello Stato, gravita nel campo già occupato dalla normativa statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. Con assorbimento di ulteriore profilo. - Sull'inerenza delle misure per la prevenzione dei reati e per il mantenimento dell'ordine pubblico, alla materia dell'ordine pubblico e la sicurezza, v. sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002.

Massima n. 36111

Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 2, che istituisce, per i finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000, l'obbligo di impiegare un conto corrente unico e dedicato, l'art. 1 sulle finalità, e l'art. 3 sull'entrata in vigore della legge, risultano privi di significato normativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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