Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2012
Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2012
- Data di deposito
- 23 febbraio 2012
- Data di decisione
- 15 febbraio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 4 del 7 marzo 2011
- legge della Regione Calabria n. 4 del 7 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36110
E' illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), che nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria, stabilisce, quale misura contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista', che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000 deve impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), poiché utilizzando una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l'altro, nel campo materiale già selezionato dalla normativa dello Stato, gravita nel campo già occupato dalla normativa statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. Con assorbimento di ulteriore profilo. - Sull'inerenza delle misure per la prevenzione dei reati e per il mantenimento dell'ordine pubblico, alla materia dell'ordine pubblico e la sicurezza, v. sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002.
Massima n. 36111
Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 2, che istituisce, per i finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000, l'obbligo di impiegare un conto corrente unico e dedicato, l'art. 1 sulle finalità, e l'art. 3 sull'entrata in vigore della legge, risultano privi di significato normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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