Corte costituzionale
Sentenza n. 310/2012
Corte cost., sent. 20 dicembre 2012, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/2012
- Data di deposito
- 20 dicembre 2012
- Data di decisione
- 12 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13 dicembre 2011
- art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13 dicembre 2011
- art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36832
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s ) Cost., l'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 in quanto, nel disciplinare con legge anziché con atto secondario l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge. Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia diverso e più lungo rispetto a quello consentito con legge dello Stato. - Sulla necessità di determinazione della stagione venatoria mediante procedimento amministrativo e sul divieto di impiegare a tal fine la legge-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 116, 105 e 20 del 2012.
Massima n. 36833
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1, del medesimo articolo atteso che la prima disposizione, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012 con legge anziché con regolamento, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest'ultimo. - V. citata sentenza n. 105 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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