Corte costituzionale
Sentenza n. 296/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, lett. c), legge della Regione Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 3, comma 2, ter, decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 36800
Nel giudizio di costituzionalità relativo all'Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza della Regione Toscana, gli interventi in giudizio dell'Associazione Senza limiti Onlus e di A.N.F.A.S.S. onlus - devono essere dichiarati inammissibili per l'inosservanza del prescritto termine perentorio.
Massima n. 36801
Non è fondata la questione di costituzionalità relativa alla disposizione della legge della Regione Toscana istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza, che prevede che la quota di compartecipazione da parte della persona assistita ultrasessantacinquenne per le prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili, sia calcolata tenendo anche conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Infatti, il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito espresso dalla norma statale non costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto va armonizzato con la finalità di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, come anche la recente normativa statale ha confermato. - Sulla attribuzione statale della determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni ex plurimis , vedi sentenze n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008. - Sulla competenza legislativa regionale di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, vedi sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009 e n. 287 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012
ORDINANZA
Rilevato che gli interventi dell'Associazione Senza Limiti Onlus e
di A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale sono avvenuti oltre il termine di venti
giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta
Ufficiale;
ritenuto che è costante giurisprudenza di questa Corte ammettere
interventi in giudizio soltanto per le parti presenti nei giudizi nel corso dei
quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ovvero per
intervenienti le cui posizioni siano strettamente collegate a quelle dedotte in
giudizio;
ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza
per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimità costituzionale, è
decisiva esclusivamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come
rende chiaro il riferimento soltanto a tale pubblicazione operato dall’art. 3
delle Norme integrative del giudizio davanti alla Corte costituzionale;
ritenuto che nel caso dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di
A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale non ricorrono le condizioni di cui al secondo
ritenuto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Senza
Limiti Onlus e di A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.
F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente
Testo integrale
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