Corte costituzionale

Sentenza n. 296/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, lett. c), legge della Regione Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36800

Nel giudizio di costituzionalità relativo all'Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza della Regione Toscana, gli interventi in giudizio dell'Associazione Senza limiti Onlus e di A.N.F.A.S.S. onlus - devono essere dichiarati inammissibili per l'inosservanza del prescritto termine perentorio.

Massima n. 36801

Non è fondata la questione di costituzionalità relativa alla disposizione della legge della Regione Toscana istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza, che prevede che la quota di compartecipazione da parte della persona assistita ultrasessantacinquenne per le prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili, sia calcolata tenendo anche conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Infatti, il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito espresso dalla norma statale non costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto va armonizzato con la finalità di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, come anche la recente normativa statale ha confermato. - Sulla attribuzione statale della determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni ex plurimis , vedi sentenze n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008. - Sulla competenza legislativa regionale di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, vedi sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009 e n. 287 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012

ORDINANZA

Rilevato che gli interventi dell'Associazione Senza Limiti Onlus e

di A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con

disabilità intellettiva e/o relazionale sono avvenuti oltre il termine di venti

giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta

Ufficiale;

ritenuto che è costante giurisprudenza di questa Corte ammettere

interventi in giudizio soltanto per le parti presenti nei giudizi nel corso dei

quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ovvero per

intervenienti le cui posizioni siano strettamente collegate a quelle dedotte in

giudizio;

ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza

per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimità costituzionale, è

decisiva esclusivamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come

rende chiaro il riferimento soltanto a tale pubblicazione operato dall’art. 3

delle Norme integrative del giudizio davanti alla Corte costituzionale;

ritenuto che nel caso dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di

A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità

intellettiva e/o relazionale non ricorrono le condizioni di cui al secondo

ritenuto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Senza

Limiti Onlus e di A.N.F.F.A.S. Onlus – Associazione nazionale famiglie di

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente

Testo integrale

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