Corte costituzionale
Sentenza n. 292/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 237, undecies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 237, duodecies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 237, sexdecies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 237, vicies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 23 del 14 dicembre 2011
- art. 1, comma 237, vicies ter, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, comma 796, lettera t), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 8-quater, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 36789
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Campania in considerazione del fatto che esso non terrebbe conto del quadro emergenziale in cui le disposizioni legislative regionali si inseriscono essendo volte all'attuazione del Piano di rientro. Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e non adeguatamente motivata, è basata su una circostanza che può incidere, in ipotesi, sul merito del giudizio, ma non costituisce un vizio di inammissibilità.
Massima n. 36790
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 1, commi 237- vicies e 237- vicies-ter , della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 che fa leva sulla sospensione, disposta dal Commissario ad acta , dell'efficacia di ogni provvedimento adottato in attuazione alle succitate disposizioni. Invero, non solo l'autorizzazione della Giunta regionale a resistere nel presente giudizio non include i commi 237- vicies e vicies-ter , ma la sospensione disposta dal Commissario ad acta dei provvedimenti amministrativi di attuazione delle disposizioni impugnate non determina la cessazione della materia del contendere riguardo a tali disposizioni della legge regionale censurata, la cui validità non è, né potrebbe essere, incisa dal decreto commissariale.
Massima n. 36791
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 237- undecies e 237- duodecies della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Premesso che la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private rientra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute che vincola le Regioni a rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, le disposizioni impugnate, nel prevedere una procedura di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private articolata in due fasi - la prima costituita dalla conferma dell'accreditamento provvisorio mediante decreto commissariale di presa d'atto, la seconda, successiva, rappresentata dalla verifica dei requisiti di accreditamento - pospone la verifica di tali requisiti al riconoscimento dell'accreditamento, ponendosi così in contrasto con il principio generale di cui all'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992 secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori. Resta assorbita l'ulteriore censura basata sull'art. 1, comma 796, lettera t ), della legge n. 296 del 2006, riguardante il mancato rispetto del termine fissato nella legislazione statale per il passaggio all'accreditamento definitivo. - Sono citate le sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005. - Sulla natura di principi fondamentali delle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992 che stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e qualità delle istituzioni sanitarie private ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, v., citate, le sentenze n. 245 e 150 del 2010, n. 361 del 2008.
Massima n. 36792
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237- vicies-ter , della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, nel prevedere la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, stabilisce un accreditamento istituzionale ex lege senza verifica caso per caso dei requisiti ulteriori, con conseguente violazione del principio generale di cui all'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992.
Massima n. 36793
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237- sexdecies , della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. atteso che la disposizione impugnata, consentendo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie ivi menzionate di continuare ad esercitare le proprie attività in deroga al termine ultimo fissato dall'art. 1, comma 796, lettera t ), della legge n. 296 del 2006 per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, comporta la violazione di quest'ultima norma che, secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principio fondamentale della materia, non ricorrendo nella specie quelle circostanze eccezionali che possono giustificarne una deroga.
Massima n. 36794
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237- vicies , della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, il quale, nel consentire alle strutture di fisiokinesiterapia, già provvisoriamente accreditate, di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, cioè per un'attività più ampia e diversa da quella per la quale dette strutture sono state autorizzate e provvisoriamente accreditate, configura una sorta di "autorizzazione implicita" in riferimento all'esercizio di attività sanitarie non autorizzate, ponendosi in contrasto con il principio stabilito dall'art. 8- ter del d.lgs. n. 502 del 1992 in forza del quale l'autorizzazione e la verifica dei "requisiti minimi" deve essere richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova struttura, ma anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento. - V., citata, la sentenza n. 361 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, delle legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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